La diffamazione, prevista dall’art. 595 c.p., si realizza quando una persona offende la reputazione di un soggetto comunicando a più persone espressioni che ne ledono l’onore e il decoro. Oggi questo reato si manifesta sia attraverso parole pronunciate, come registrazioni audio e video, sia tramite testi scritti, come post, messaggi, e-mail, articoli o recensioni.
Per trasformare queste evidenze in prove utilizzabili in giudizio è indispensabile una corretta acquisizione forense, curata da un consulente forense specializzato in trascrizioni e analisi tecniche.
Come si realizza la diffamazione
La diffamazione si concretizza quando viene lesa la reputazione di una persona con parole offensive, quando l’offesa è comunicata a più persone (almeno due, esclusi autore e vittima), quando l’offeso non è presente durante la comunicazione e quando non vi è giustificazione fondata sul diritto di cronaca o di critica.
Strumenti più utilizzati per diffamare
I canali attraverso cui oggi si diffonde la diffamazione sono molteplici. I social network, con post e commenti pubblici, consentono una diffusione virale in tempi rapidissimi. Siti, blog, forum e recensioni false permettono la permanenza di dichiarazioni lesive nel tempo. Le chat di gruppo come WhatsApp e Telegram consentono la circolazione delle offese a più destinatari contemporaneamente. Le e-mail e le newsletter possono veicolare messaggi diffamatori a più persone in un unico invio. Gli audio e le note vocali, se inoltrati o diffusi, costituiscono un veicolo diretto di offesa. Video, foto e screenshot manipolati amplificano il danno alla reputazione. Infine, i mezzi tradizionali come stampa, radio e volantini integrano ancora oggi fattispecie aggravate di diffamazione.
Le prove da raccogliere
Per dimostrare la diffamazione è fondamentale raccogliere prove eterogenee e contestualizzate. Le testimonianze sono indispensabili quando vi sono persone che hanno visto o ascoltato i contenuti offensivi. I documenti comprendono screenshot, post e messaggi. Le registrazioni audiovisive, anche realizzate con smartphone, permettono di fissare le dichiarazioni diffamatorie. I dati tecnici, come nickname, ID account e indirizzi IP, consentono di identificare con precisione l’autore dei contenuti online.
Cosa deve provare la vittima
La persona offesa deve dimostrare che vi è stata una lesione alla reputazione, che la comunicazione diffamatoria è stata diffusa a più persone e che non sussiste alcuna giustificazione riconducibile al diritto di cronaca o di critica.
Le difese possibili per l’autore
Chi viene accusato di diffamazione può difendersi cercando di dimostrare la verità o la verosimiglianza del fatto attribuito, nei casi previsti dalla legge, oppure provando la mancanza di intenzione diffamatoria, sostenendo che le dichiarazioni non erano finalizzate a ledere la reputazione altrui.
Il ruolo del consulente forense
Il consulente forense ha la funzione di trasformare un semplice indizio, come uno screenshot, un file audio o un messaggio, in una prova processuale. Interviene con acquisizioni certificate di contenuti digitali, verifiche di autenticità e integrità dei file, trascrizioni forensi fedeli con timecode, relazioni tecniche chiare e documentazione della catena di custodia. Inoltre, affianca avvocati e giudici come consulente tecnico di parte o d’ufficio.
Trascrizione e relazione tecnica
La trascrizione forense riporta fedelmente parole, pause, inflessioni, voci sovrapposte e dettagli paralinguistici, consentendo di correlare il contenuto con le circostanze. La relazione tecnica illustra la metodologia adottata, i controlli di integrità eseguiti e gli strumenti impiegati, rappresentando un ponte tra la prova tecnica e la sua spendibilità in giudizio.
Domande frequenti
Le registrazioni vocali valgono come prova? Sì, se chi registra partecipa al dialogo e il file è integro.
Un post su Facebook può essere usato in tribunale? Sì, se acquisito in modo forense e non tramite un semplice screenshot.
È legale registrare senza consenso? Sì, se chi registra partecipa alla conversazione. Non è lecito se effettuato da estranei.
Serve sempre una trascrizione certificata? Per l’audio è fortemente consigliata: solo la trascrizione forense accompagnata da relazione tecnica garantisce valore probatorio.
Contattaci
Hai un audio, un post o un messaggio diffamatorio che desideri utilizzare in giudizio? Il consulente forense Dott. Augusto Piccaro può acquisirlo, trascriverlo e certificarlo, trasformandolo in una prova valida e utilizzabile in tribunale.
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